1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 421-bis. (Abuso della credulità popolare attraverso la pubblicizzazione di capacità paranormali). - Chiunque commetta i fatti previsti dall'articolo 661 attribuendo capacità paranormali a sé, ad altra persona o ad oggetti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Ai fini del presente articolo per capacità paranormali si intende la capacità di effettuare sortilegi, incantesimi, esorcismi o qualsiasi attività che richieda virtù straordinarie o miracolose.
Se i fatti previsti dal primo comma sono commessi utilizzando trasmissioni radiotelevisive la pena è aumentata da un terzo alla metà».